Giurisprudenza e Prassi

CAUZIONE PROVVISORIA - SOCCORSO ISTRUTTORIO - SOLO SE TEMPORALMENTE ANTERIORE AL TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE (83.9)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2020

L’aggiudicazione è contestata in punto di regolarità della cauzione provvisoria. La documentazione trasmessa in sede di soccorso istruttorio dalla controinteressata cooperativa OMISSIS consta di: 1) copia di un ordine di bonifico disposto on line (revocabile) per un importo di € 27.000, in favore della Stazione appaltante, con causale “Procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l’affidamento della gestione dei servizi bibliotecari bibl. Cons. reg. Puglia” (firmato digitalmente dal legale rappresentante di OMISSIS in data 17.12.2019 – ore 08:57:34 UTC Time); 2) la polizza fideiussoria n. 1691.00.27.2799778558 emessa da SACE BT s.p.a. per il complessivo e diverso importo di € 47.543,63, contenente l’impegno a stipulare la garanzia definitiva, corredata del documento di identità del procuratore firmatario e della dichiarazione sostitutiva, sempre a firma di quest’ultimo, avente a oggetto il potere di impegnare la società garante a rilasciare garanzia. Relativamente alla polizza fideiussoria, che la società controinteressata ha prodotto in sede di soccorso istruttorio, indicandola non già come “adempimento ulteriore” bensì come “garanzia provvisoria”; quest’ultima, sia nella parte in cui sarebbe servita a costituire la garanzia provvisoria, sia nella parte in cui reca l’impegno a stipulare la garanzia definitiva, non può considerarsi validamente prestata, in quanto è stata sottoscritta oltre il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (momento entro il quale, a mente degli artt. 10 e 14 del disciplinare, doveva essere stipulata la polizza al fine di consentire e concludere con esito positivo il soccorso istruttorio). La circostanza non è contestata dalla Stazione appaltante, né dalla società controinteressata: è, infatti, senz’altro tardiva la polizza fideiussoria rilasciata alla controinteressata da SACE BT S.p.A. (con contestuale dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva), sottoscritta digitalmente dal procuratore di SACE e recante una marcatura temporale in data successiva (“Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 17/12/19 - 10.44”) a quella di scadenza della domanda di partecipazione, fissata per il 17.12.2019, ore 10:00.

Merita, dunque, di essere confermato, nella presente controversia, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il soccorso istruttorio va a buon fine e l'operatore può restare in gara solo se la cauzione provvisoria da sanare in via di soccorso e la dichiarazione di impegno alla prestazione della garanzia definitiva siano temporalmente anteriori al termine per la presentazione delle domande di partecipazione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; idem V, 22 ottobre 2018, n. 6005; idem V, 26 luglio 2016, n. 3372; idem V, 4 dicembre 2019, n. 8296; T.a.r. Veneto, Sez. I, 27.2.2020, n. 195; T.a.r. Sardegna, Sez. I, 10.1.2020 n. 17; delibera ANAC n. 372 del 17.4.2019).

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GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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