GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE: COMPRENDE OGNI CONDOTTA PROFESSIONALE DELLE PERSONE FISICHE CHE AGISCONO PER L'O.E.
Quanto alla prima ragione di doglianza, con cui è messo in discussione l’obbligo di clare loqui, è sufficiente osservare che la rilevanza dell’omissione dichiarativa dev’essere vagliata alla luce dell’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) D.Lgs. 50/2016 (come detto, applicabile ratione temporis). In relazione agli obblighi dichiarativi posti a carico del partecipante alla procedura di gara, la norma ha carattere aperto, in grado di comprendere tutti quei fatti riguardanti l’operatore economico, di cui sia accertata la contrarietà a un dovere normativamente stabilito, qualificabili come gravi illeciti professionali e quindi possibili oggetti della valutazione d’incidenza sulla sua affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. V, 18.1.2024, n. 604). All’impresa non compete, perciò, alcun filtro valutativo o facoltà di cernita dei fatti da segnalare, soggiacendo all’obbligo di onnicomprensività della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20.8.2021 n. 5967). Peraltro, quando, come in specie, l’informazione confluisca comunque nel materiale conoscitivo a disposizione della stazione appaltante, l’istruttoria sugli elementi acquisiti ingloba anche la stessa originaria omissione dichiarativa (Cons. Stato, sez. III, 10.3.2021 n. 2043).
Le critiche ricorsuali non colgono, dunque, nel segno.
Il secondo nucleo censorio è infondato.
In merito al campo soggettivo di applicazione del citato art. 80, comma 5 D.Lgs. 50/2016, il Collegio, nel dare continuità al proprio orientamento in materia (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22.11.2023 n. 932), ribadisce che rientrano nell’ambito dei gravi illeciti professionali sia le condotte imputabili direttamente all’operatore economico sia i comportamenti posti in essere dalle persone titolari del potere di determinarne gli indirizzi significativi.
A questo approdo conduce la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in base alla quale “il diritto dell’Unione muove dalla premessa che le persone giuridiche agiscono tramite i propri rappresentanti. Il comportamento contrario alla moralità professionale di questi ultimi può quindi costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della moralità professionale di un’impresa” (CGUE, 20.12.2017, causa C-178/16, Impresa di costruzioni ing. E. M. S.p.A.).
... Dal momento che titolare del ruolo direttivo è una persona fisica e non giuridica, non rileva neppure la questione (ricorrente, per converso, nella citata sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-) del possibile disallineamento tra l’ambito soggettivo di applicazione del comma quinto dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e quello del comma terzo della stessa norma, che, in relazione alle diverse tipologie societarie, individua i ruoli direttivi e di controllo rilevanti per l’operatività delle cause di esclusione (automatica), indicando, con specifico riguardo alle società di capitali, proprio le figure del legale rappresentate e del socio unico persona fisica.
...Appare opportuno premettere che, nell’impianto del D.Lgs. 50/2016, il fenomeno del contagio non può essere circoscritto alle sole fattispecie penali, a ciò ostando, come chiarito dal Giudice di Appello, “il pacifico indirizzo secondo cui la nozione di "grave illecito professionale" ex articolo 80, comma 5, lett. c), ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 503; id., sez. V, 24 gennaio 2019, n. 591)” (così Cons. Stato Sez. III, 15.6.2023, n. 5897). Di conseguenza, pure le violazioni fiscali del legale rappresentante e socio unico possono essere apprezzate, nella menzionata cornice di discrezionalità tecnica, quale fattore potenzialmente idoneo a incrinare il rapporto di fiducia tra l’amministrazione e l’impresa aggiudicataria.
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