Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC E TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE: INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA (80.12)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Secondo questo collegio giova rilevare che secondo l’espressa previsione di cui all’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ha luogo “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione” ove l’Autorità ritenga che le medesime “siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione”.

La soluzione ermeneutica privilegiata risulta, del resto, conforme al principio espresso dalla Ad. Pl. n. 16/2020 secondo cui la falsità dichiarativa può riguardare solo un fatto ovvero un dato di realtà, giammai la valutazione dello stesso.

V’è altresì da considerare che neanche la sanzione pecuniaria risulta legittimamente inflitta ai sensi dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 giacché, secondo la disposizione in parola, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti degli operatori economici che rifiutino o omettano senza giustificato motivo di fornire le informazioni e documenti richiesti anche a comprova dei requisiti di partecipazione ovvero forniscano informazioni, documenti e dati non veritieri.

Ebbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, le norme sopra richiamate, in quanto sanzionatorie, devono essere oggetto di stretta interpretazione (ex multis Tar Lazio sent. n. 10659/2021), non potendo in definitiva trovare applicazione oltre alle ipotesi espressamente previste, non ricorrenti nel caso di specie in cui viene in rilievo non già un fatto oggetto di falsa dichiarazione ovvero di un’omessa dichiarazione quanto la valutazione soggettiva dello stesso.

La valenza assorbente del primo motivo di ricorso, il quale ha ad oggetto il presupposto d’irrogazione della sanzione, consente al Collegio di prescindere dall’esame delle ulteriori censure.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque e...