Giurisprudenza e Prassi

DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE - RILEVANZA TEMPORALE CAUSE NON AUTOMATICHE - TRIENNIO (96.10.c)

TAR LAZIO RM ORDINANZA 2024

Per il Collegio il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente il superamento del limite temporale massimo stabilito dall’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del d.lgs 36/2023 (secondo cui “Le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano… per tre anni decorrenti … dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale … ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’articolo 98”).

Osservato, infatti, che, nel caso di specie, il triennio - decorrente dalla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio (il giorno 26 gennaio 2021) - è venuto a scadenza in data 26 gennaio 2024.

Considerato che la tesi sostenuta dalla difesa erariale - secondo cui il sopraggiungere (dopo la richiesta di rinvio a giudizio) del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 429 c.p.p. comporterebbe la possibilità di “prescindere dalla decorrenza dei tre anni” - non sembra trovare riscontro nella disciplina dettata dagli artt. 94 e ss. del d.lgs 36/2023.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;