VIOLAZIONE FISCALE: L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO RENDE L'ACCERTAMENTO NON DEFINITIVO (94.6)
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione di una grave esposizione fiscale. Secondo il ricorrente sussisterebbe una violazione definitivamente accertata in materia di imposte e tasse da parte della Progress Impianti Group s.r.l., la quale in una dichiarazione integrativa ha segnalato: di aver ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Pagani in data 27/12/2022; che la commissione Tributaria di I grado ha respinto il ricorso; e quindi di essere in attesa della notifica della cartella di euro 63.705,82 (che la aggiudicataria aveva previsto di saldare mediante dilazione di pagamento). Quindi secondo il ricorrente sussisterebbe il motivo di esclusione previsto dall’art. 94 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
Il motivo di ricorso è infondato.
L’accertamento in esame non è definitivo, poiché la sentenza del giudice tributario di primo grado è stata appellata, e pende appello. Sul punto, in ordine ai due requisiti della causa escludente in esame, cioè la gravità e la definitività della violazione tributaria, va rammentato che “il primo requisito può dirsi integrato laddove la violazione abbia comportato un omesso pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 (art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973). Il secondo requisito, quello specificamente rilevante nel caso di specie, può dirsi integrato laddove la violazione sia contenuta in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Quanto precede con l’ulteriore precisazione, fornita dall’unanime giurisprudenza sul tema, che la definitività dell’accertamento della violazione fiscale si realizza quando “non è più esperibile alcuna azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando è intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza” (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2018, n. 59).
Quindi, avendo la parte controinteressata allegato la pendenza dell’appello proposto avverso la sentenza del giudice tributario di primo grado, difetta la definitività dell’accertamento fiscale, per cui non è integrata la causa di esclusione in esame.
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