IL RITARDO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO COSTITUISCE RISCHIO D'IMPRESA ESCLUDENDO IL DIRITTO ALLA CIGO
Ai fini del riconoscimento dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della non imputabilità dell'evento non ricorre qualora la contrazione dell'attività produttiva sia riconducibile al ritardo della stazione appaltante nella stipulazione del contratto d'appalto. Tale circostanza, inerendo alla gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali, costituisce un'articolazione del rischio d'impresa che non può essere traslata sulla collettività, restando ferma la possibilità per l'operatore di esperire i rimedi risarcitori civilistici.
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