Art. 154 Processo verbale di consegna

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori é libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale é tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna é inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge é quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore é tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158. ]
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Giurisprudenza e Prassi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla consegna anticipata sotto riserva di legge in caso di indisponibilità delle aree. [B] Sul diritto di risarcimento alle maggiori spese generali sostenute dall’impresa in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [C] Sulla differenza tra le spese generali “fisse” e le spese generali “continue”. [D] Sul calcolo delle spese generali ai sensi delle circolari ministeriali. [E] Sul risarcimento dei danni laddove la sospensione lavori sia stata disposta immediatamente dopo la consegna. [F] Sull’importo da porre a base del calcolo delle spese generali. [G] Sulle "circostanze speciali" e "le ragioni di interesse pubblico" che giustificano la sospensione lavori da parte della stazione appaltante. [H] Sul documento contabile nel quale deve essere iscritta la riserva in seguito ad una sospensione lavori ritenuta illegittima dall’impresa. [I] Sul risarcimento danni per l’incremento dei prezzi intervenuto a causa dell’anomalo andamento dei lavori. [L] Sul ritardo nell’espletamento del collaudo rispetto ai termini di legge e sulle conseguenze per la stazione appaltante

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla decorrenza del termine di ultimazione lavori nel caso di consegna anticipata in via d'urgenza. [B] Sulla proroga concessa all’impresa rispetto ai termini di ultimazione dei lavori

DIRETTORE LAVORI E SICUREZZA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Correttamente il disciplinare di gara ha disposto che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovesse essere indicato un solo soggetto responsabile sia della direzione dei lavori, che del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Pertanto, ove l’istante, per proprie esigenze organizzative, avesse ritenuto di affiancare il direttore lavori con dei direttori operatori, avrebbe avuto facoltà di farlo, tenendo presente, in ogni caso, che essi, secondo quanto disposto dall’art. 125 del D.P.R. 554/1999, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Peraltro, deve evidenziarsi come l’art. 125, nell’elenco dei compiti assegnati al direttore operativo, non ricomprende anche il coordinamento per la sicurezza che, come già menzionato, trova un riconoscimento autonomo nell’art. 127 che lo assegna esclusivamente al direttore lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal RTP ing. M./ing. P./ing. F. – affidamento servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza dei lavori potenziamento del servizio idrico e della rete fognante.

RESPONSABILITA' P.A. E NULLA OSTA

TAR CAMPANIA SENTENZA 2007

Prima dell’avvio della procedura di gara la pubblica amministrazione avrebbe dovuto procurarsi preventivamente il nulla osta paesaggistico. Infatti, la natura stessa della struttura desumibile a priori quale opera che presenta impatto sul paesaggio, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione comunale a procurare preventivamente il nulla osta paesaggistico, sicchè la relativa mancanza comporta ricadute in termini di responsabilità precontrattuale del Comune.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Nel caso in cui la sospensione dei lavori risulti determinata dall’indisponibilità dell’area di cantiere la procedura inerente la consegna dei lavori si manifesta, innanzitutto, non conforme all’art. 130, primo comma, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. che, tra gli elementi indispensabili del processo verbale, prevede alla lettera c) “la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7 (consegna parziale), che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori”. La suddetta procedura contrasta, altresì, con il disposto dell’art. 131, secondo comma, del medesimo regolamento ove è stabilito che “se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna”.

Per quanto concerne il rinvenimento, nell’area di sedime, di linee elettriche e telefoniche interferenti con l’esecuzione dei lavori, non può non rilevarsi che tale impedimento collide con l’obbligo di corredare il progetto dei rilievi della rete dei servizi del sottosuolo, previsto dagli artt. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e 26, comma 2, lett. e), del citato D. P. R. n. 554/99 e s. m. .