L'ANAC NON SINDACA IL MERITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)
In sede di esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico, l'ANAC non può e non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante alla risoluzione del contratto, dovendosi limitare a una verifica sommaria delle posizioni delle parti al solo fine di escludere l'inserimento di notizie palesemente infondate. Il diritto al contraddittorio del soggetto interessato è pienamente garantito dalla facoltà di presentare memorie e documenti, non sussistendo un obbligo per l'Autorità di disporre l'audizione orale dell'operatore economico.
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