Giurisprudenza e Prassi
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (222.10)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
In tema di annotazioni nel Casellario Informatico, qualora l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo la proposizione del ricorso, proceda autonomamente alla cancellazione dell'iscrizione impugnata e alla riapertura del procedimento per consentire l'esercizio delle garanzie partecipative dell'operatore economico, si configura la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., essendo venuta meno la lesività dell'atto e risultando pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale della parte privata.
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