Giurisprudenza e Prassi

CASELLARIO INFORMATICO, CONTRADDITTORIO E NATURA ACCELERATORIA DEL TERMINE PER LA SEGNALAZIONE ALL'ANAC (222)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di gestione del Casellario Informatico, l'art. 9 del Regolamento ANAC deve essere interpretato in senso non formalistico: l'omessa comunicazione all'operatore economico della segnalazione effettuata dalla stazione appaltante non impone l'archiviazione se il contraddittorio è stato comunque garantito.

Il sindacato dell'ANAC sui fatti segnalati è limitato a una "verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate".

"[...] il richiamato art. 9 del Regolamento applicato dall’ANAC, nella parte in cui individua un termine per la trasmissione delle segnalazioni all’Autorità da parte delle stazioni appaltanti si pone in continuità con la precedente regolazione relativa alla procedura di annotazione del Casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. art. 11 del Regolamento ANAC sul Casellario di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, così come modificato il 29 luglio 2020) in relazione alla quale la giurisprudenza amministrativa è stata tendenzialmente costante nell’affermare – con considerazioni che appaiono valide anche con riferimento alla nuova disciplina – che il termine per la trasmissione delle segnalazioni ad ANAC da parte delle stazioni appaltanti ha natura acceleratoria e non decadenziale, anche avuto riguardo alla natura non sanzionatoria del provvedimento di annotazione (cfr. per tutti Tar Lazio, I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061 e Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2025, n. 878 e 25 agosto 2025, n. 7106).

[...]

Al riguardo, è opportuno ricordare:

- che le risoluzioni costituiscono pacificamente provvedimenti annotabili ex art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 8, comma 2, del Regolamento sulla Gestione del Casellario Informatico di cui alla delibera ANAC n. 225/2025;

- che la giurisprudenza amministrativa ha avuto in più occasioni modo di affermare che «nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione» (v. ex multis Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032 e 9 novembre 2024, n. 19806);

- che, in ordine al dovere di ANAC di motivare in ordine all’utilità della notizia oggetto di inserimento nel Casellario, la giurisprudenza ha da tempo osservato che lo stesso può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (v. ancora Tar Lazio, I, n. 4107/2021, nonché Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032) e in particolare nell’ipotesi tipica di annotazione di una risoluzione contrattuale (cfr. ex multis Tar Lazio, I-quater, 28 marzo 2023, n. 5326), precisando però che anche in tali casi l’Autorità «non può esimersi dal considerare se la [notizia] è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico», non annotando quelle notizie che – in concreto – non appaiono utili a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sull’affidabilità dell’operatore economico (cfr. Tar Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637);

- che la giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato che la verifica sulla non manifesta infondatezza della notizia importa lo svolgimento da parte di ANAC di «una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate» e che «la “manifesta infondatezza”, dinanzi alla quale l’ANAC deve archiviare la segnalazione [ricorre] solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale … nonché in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza – tenuto conto dell’accertamento inevitabilmente sommario che l’Autorità può effettuare nella disamina delle contrapposte versioni dei fatti concernenti l’esecuzione di un contratto rappresentate dalle due parti in conflitto – che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico» (Tar Lazio, I-quater, 15 novembre 2025, n. 4953)."

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)