Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE CASELLARIO ANAC - RISPETTO PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (80)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

Non è superfluo ricordare che l’annotazione nel Casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595; id. 19 marzo 2019, n. 3660).

Inoltre deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa”, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

Ciò chiarito, nel caso di specie l’annotazione impugnata con i motivi aggiunti risulta, oltre che immotivata, irragionevolmente punitiva e, dunque, sproporzionata.

Invero, la “trascuratezza” che l’ANAC ascrive all’operatore economico per non aver chiesto la riabilitazione sebbene i termini per tale richiesta fossero “abbondantemente decorsi alla data della dichiarazione”, è rilevo senz’altro sufficiente per irrogare la sanzione pecuniaria, la cui legittimità va, pertanto, confermata, ma non anche per disporre l’annotazione nel Casellario di una notizia che non potrà più avere alcuna utilità al fine asseritamente perseguito dall’ANAC, ossia quello di “rendere possibile alle Stazioni appaltanti l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ad esse devoluta dalla norma di riferimento, per la valutazione dell’affidabilità del contraente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016”, dal momento che l’ing. Rossi comunque non dovrà più, in futuro, dichiarare quella condanna.

Ciò posto, in disparte la già rilevata non riferibilità della vicenda in esame a fattispecie di gravi illeciti professionali, non può trascurarsi che, al momento della adozione della delibera del 13 novembre 2019, l’Autorità era ormai perfettamente edotta dell’esistenza dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019 che ha disposto la riabilitazione dell’ing. Rossi; pertanto, in ossequio al principio di buona amministrazione, l’ANAC avrebbe dovuto e potuto annullare in autotutela l’annotazione precedentemente disposta - opportunamente avvalendosi, peraltro, della modalità prescelta per la correzione dell’errore materiale, consistente nella integrale riscrittura della precedente delibera - ed evitare di disporre una annotazione nel Casellario decisamente priva di qualunque utilità.

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