Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DICHIARATA DALLE PARTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Decreto 2026

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85 c.p.a., il giudice dichiara l'improcedibilita del ricorso quando la parte ricorrente deposita un atto con il quale dichiara di non aver piu interesse alla decisione della controversia, con possibilita di compensazione delle spese qualora vi sia accordo tra le parti o sussistano giusti motivi.

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