Giurisprudenza e Prassi
LA REVOCA DELLA GARA DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE
TAR LAZIO Sentenza
2026
In tema di appalti pubblici, la revoca della gara in pendenza di giudizio non determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., ma la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., qualora il ricorrente non abbia ottenuto il bene della vita richiesto (l'aggiudicazione) ma si sia verificato il venir meno dell'oggetto della lite, rendendo l'eventuale accoglimento del ricorso improduttivo di utilità per l'operatore economico.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

