Giurisprudenza e Prassi

COMPROVA REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE: NON SPENDIBILE LA MERA PARTECIPAZIONE A CONCORSO (86.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Per questo collegio, l'appello è fondato, atteso che la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun PFTE.

Ed invero, come risulta espressamente dal disciplinare di gara: “Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva UE 24/2014)” (cfr. disciplinare di gara, pag. 11, art. 7.2). Ciò, in ossequio al principio secondo il quale i servizi, per essere considerati requisiti di capacità tecnico-professionale, devono essere stati svolti in concreto.

“La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la seguente modalità:

- In caso di servizio prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: originale o copia conforme del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, delle classi e categorie, dell’importo, del relativo CIG, e del periodo di esecuzione, dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse” (cfr. art. 7.2, ultima parte, del disciplinare di gara).

Nella fattispecie in questione, dalla documentazione versata in atti risulta che il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Santa Maria del popolo degli incurabili – Napoli” è stato aggiudicato – a seguito di procedura di gara svolta, per l’Ente, da Invitalia S.p.a. quale centrale di committenza –al RTP Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno (mandataria), Barretta & Partner S.r.l., Studio Costa Architecture S.r.l., IA2 Studio Associato General Engineering S.r.l., Dodi Moss (mandanti), giusta D.D.G. n. 742 del 3 giugno 2021 e da questi eseguito, giusta D.D.G. n. 23/2022 del 10 gennaio 2022, con la quale, la medesima ASL Napoli 1 Centro, ha deliberato la “approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ex art. 102, comma 2, del d. lgs. 50/2016 per la riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili CIG: 8170830E35 – CUP B67H19002460009”. Tra i componenti dell’aggiudicatario RTP costituendo non v’era, dunque, l’Arch. Fabio Montesano il quale, pertanto, non può spendere un’esperienza maturata da altro soggetto.

In mancanza di siffatto servizio, O. (quale mandataria per i servizi di progettazione) non raggiungendo l’importo globale previsto dal disciplinare, risultava privo dei servizi analoghi svolti nelle categorie E.22, IA.02 E IA.03 e, dunque, privo dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale con conseguente inammissibilità dell’intera offerta presentata dal RTI, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, con conseguenziale aggiudicazione dell’appalto in favore dell’appellante, seconda graduata.

“Nel sistema delineato dagli articoli 24, commi 2 e 5 (in base ai quali è stato adottato il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 sui requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), 46 (che individua gli operatori economici che possono partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), 83 (in tema di requisiti speciali per la selezione degli offerenti) e 86 (sui mezzi di prova mediante i quali gli operatori economici possono dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione), i requisiti speciali per la selezione sono incentrati essenzialmente (oltre che sui requisiti prescritti dal D.M. n. 263/2016 cit.) sulla capacità economica e finanziaria e sulla capacità tecnica e professionale (al pari di quanto previsto per la generalità dei servizi), che l'operatore economico può dimostrare attraverso una documentazione la quale presuppone che il professionista (nelle diverse articolazioni giuridiche consentite dall'art. 46 cit.) abbia stipulato un contratto per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi. 9.2. Ciò appare del tutto evidente con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria (cfr. Allegato VII, parte I, del codice dei contratti pubblici, in particolare laddove prevede che detto requisito "di regola" può essere dimostrato mediante "una dichiarazione concernente il fatturato globale" ed eventualmente una dichiarazione del "fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto"), dal momento che non sembra ipotizzabile provare questi elementi se l'operatore economico non sia stato parte del contratto e quindi centro di imputazione di tutti gli effetti derivanti dall'incarico. Alla medesima conclusione si deve giungere per i requisiti di capacità tecnica (si pensi alla attestazione circa i "principali servizi negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati": cfr. Allegato VII, parte II, del codice dei contratti pubblici)” (Cons. Stato, V, 4 aprile 2023, n. 3461).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
RESTAURO: L'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto; 
RESTAURO: L'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;