Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA - NON POSSONO ESSERE RIPARAMETRATI PER LE IMPRESE NEO COSTITUITE (100)

ANAC PARERE 2024

Non è possibile, per le imprese neocostituite, riparametrare i requisiti di capacità tecnica previsti nel bando agli anni di effettivo esercizio dell'attività, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile modifica ex post dei criteri di selezione degli offerenti e non verrebbe assicurata l'esperienza ritenuta necessaria.

E' possibile operare una riparametrazione in base agli anni di effettivo esercizio per il requisito meramente finanziario della capacità economica, quale il fatturato globale, offrendo tale riparametrazione sufficienti garanzie in merito alla solidità finanziaria e alla possibilità dell'aggiudicataria di assumersi gli oneri delle spese del successivo affidamento. A un diverso approdo deve, viceversa, pervenirsi nei diversi casi in cui oggetto di contestazione sia il possesso di un requisito sussumibile nella distinta categoria dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

L'Autorità pone in evidenza il diverso regime giuridico cui restano soggetti tali requisiti funzionali a selezionare operatori economici in grado di assicurare un livello adeguato di esperienza, capacità e affidabilità, valutandone l'attitudine di "sapere" svolgere, a regola d'arte e con buon esito, il servizio o la fornitura oggetto di affidamento anche sulla scorta delle pregresse esperienze professionali.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...