ESCLUSO IL CANONE DEMANIALE RIDOTTO PER DISTRIBUZIONE ENERGIA CON FINALITÀ LUCRATIVE
In materia di concessioni demaniali marittime, il canone agevolato di mero riconoscimento non può essere applicato quando l'attività esercitata dal concessionario, sebbene qualificabile come servizio pubblico essenziale, sia svolta con criteri imprenditoriali e finalità di lucro soggettivo. Il nesso di strumentalità tra l'impiego del bene demaniale e la riduzione dei costi operativi dell'impresa determina un vantaggio economico che esclude l'omogeneità dell'interesse perseguito rispetto alla finalità di mera beneficenza o interesse pubblico non lucrativo.
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