Giurisprudenza e Prassi

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA – VALORE LETTERA D) – TERMINI ASSOLUTI E NON PERCENTUALE (97.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Viene in rilevo, segnatamente, la questione di se il valore di cui alla appena detta lett. d) sia da considerarsi “assoluto”, come ritenuto dalla stazione appaltante e dall’odierna appellante, o “percentuale”, come affermato dal primo giudice in accoglimento del ricorso di primo grado.

La questione, i cui termini vanno rapportati a quanto di seguito rilevato, va risolta a favore della prima delle dette opzioni.

Il Collegio non ravvisa infatti ragioni per discostarsi dalla interpretazione della norma fatta propria dalla Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2020, n. 2856 e Id., sez. V, 13 luglio 2020, n. 4502), alla cui luce l’appello si rivela fondato, con conseguente superamento di ogni questione derivante dall’opposto contenuto delle due ordinanze cautelari della stessa Sezione citate in fatto e aventi a oggetto il tema qui in esame.

Risulta evidente che il valore considerato dalla predetta lettera d) dell'art. 97 comma 2, è già di suo un valore percentuale: si tratta dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b), il quale a sua volta esprime la media dei differenziali dei ribassi percentuali sulla base d’asta superiori alla media precedentemente ottenuta dopo il taglio delle ali.

Del resto, tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97, comma 2, del Codice dei contratti consistono in percentuali rispetto alla base d’asta.

Ciò è vero:

- per la media dei ribassi percentuali prevista dalla lettera a);

- per lo scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media;

- per la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera c);

- infine, per il valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto medio aritmetico, che è un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico.

9. Ne deriva che il Seggio di gara ha erroneamente applicato quale valore correttivo ai sensi della lettera d) in parola, un ulteriore valore percentuale, non previsto dalla legge.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...