Giurisprudenza e Prassi

CALCOLO DELLO SOGLIA DI ANOMALIA: APPLICAZIONE DEL METODO 'A' (54.2)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2024

Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.”.Ne consegue che la stazione appaltante ha correttamente applicato il metodo A indicato nell’allegato II.2 del Codice, in quanto la lex specialis ha correlato l’esclusione automatica delle offerte anomale allo stesso metodo A, stabilito per il calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte.

Il punto “2)” del metodo A, “Metodo di calcolo della soglia per l’esclusione automatica delle offerte” prevede infatti che: “quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata”.

La formulazione di un’offerta pari alla soglia di anomalia determinata dalla legge determina, quindi, la sua automatica esclusione.

In senso contrario non vale la previsione di cui al punto “3)” del metodo A, il quale prevede che: “3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato”.

Il punto “3)”, infatti, disciplina la fase dell’aggiudicazione, successiva a quella dell’esclusione delle offerte, che, in virtù della previsione dell’art. 15 del disciplinare, si è già determinata con l’esclusione automatica dell’offerta della ditta ricorrente, in quanto pari alla soglia di anomalia.

Né vale a sostegno della tesi di parte ricorrente il riferimento al punto “3)” del Metodo B, secondo cui: “3) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte “non-anomale. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l'impresa che abbia offerto lo sconto maggiore”.

Il Metodo B non è quello individuato dalla stazione appaltante per cui esso non è invocabile ai fini dell’accoglimento del profilo di censura in questione.

In relazione al secondo motivo non si ravvisa alcuna violazione:

- del principio di massima partecipazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del codice dei contratti, laddove la causa di esclusione è espressamente prevista dal D.lgs. 36/2023 e dalla legge di gara,

- del principio dell’accesso al mercato, del risultato o di efficienza economica, in quanto l’art 54, commi 1 e 2, e il metodo A dell’Allegato II.2 del codice mirano a coniugare le esigenze di velocizzare le procedure con quella di evitare un livello esiguo del rapporto qualità-prezzo, riconducibile a valutazioni errate ovvero a proposte tentativi spregiudicate degli operatori economici.

Pertanto, deve ritenersi che il combinato disposto dell’art. 54, comma 2 e del metodo A dell’Allegato II.2 del Codice preveda che debbano essere considerate anomale e che, quindi, vadano escluse automaticamente, anche le offerte con un ribasso pari alla soglia di anomalia determinata dalla stazione appaltante.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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