Giurisprudenza e Prassi

FABBISOGNI - VANNO CORRETTAMENTE STIMATI DALLA PA ANCHE AL FINE DI UNA CORRETTA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER PARTECIPARE AL SINGOLO LOTTO (51)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2023

Più di recente si è espresso il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania: “Nelle gare pubbliche la regola dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 ha portata generale ed è retta dal principio del favor partecipationis, una scelta diversa da quella della suddivisione in lotti richiede un'espressa motivazione in tal senso. La ratio della previsione è auto-evidente in quanto è di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese che altrimenti, in presenza di gara a lotto unico o con pochi lotti, vedrebbero progressivamente ridotte le proprie possibilità di partecipazione e quindi di aggiudicarsi commesse pubbliche in considerazione degli stringenti requisiti speciali di partecipazione che l'affidamento di gare di tal genere, c.d. mono-lotto, evidentemente comportano”

(cfr. Sez. IV, 30 settembre 2022, n. 2590). Così anche il Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2022, n. 5119: “La scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico, costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza; a tal fine, quale corollario dell'effettività della regola generale, è posta la previsione di un specifico obbligo di motivazione (art. 51 del D.Lgs. n. 50 del 2016), proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza”; con la precisazione che “Il principio della "suddivisione in lotti" può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto "di grosse dimensioni" in lotti”.

Questa analisi, funzionale alla suddetta deroga, non emerge nel caso che ci occupa; e non può dubitarsi che i richiamati principi possano trovare applicazione – mutatis mutandis – all’ipotesi, che viene qui in considerazione, di lotti di dimensioni non giustificate da un’adeguata istruttoria.

Peraltro, le riportate disposizioni hanno dato attuazione agli obblighi discendenti dalla disciplina europea.

La direttiva 24/2014/UE invocata ha invero rimarcato il tema della rilevanza della partecipazione delle PMI alle gare di appalto innanzitutto al considerando n. 2, prevedendo che “la normativa sugli appalti [...] dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici”; in secondo luogo, ribadendo lo stesso principio al considerando n. 159, nel quale si trova affermato che, dato il potenziale delle PMI, “è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici” anche tramite iniziative a livello nazionale; infine precisando, al considerando n. 59, che l’aggregazione della domanda per mezzo dello strumento delle centrali di committenza dovrebbe essere mediata attraverso il loro monitoraggio “al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI”.

Questi stessi principi si trovano affermati nello Small Business Sistem Act di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo) del 25 giugno 2008, al cui rispetto è stato chiamato il Governo nella redazione del nuovo codice dei contratti pubblici dalla legge delega (cfr. art. 1, comma 2, lett. d, della legge 21 giugno 2022, n. 78); sicché la richiamata previsione della suddivisione degli appalti in lotti “funzionali” e “prestazionali” risulta preordinata a dare attuazione all’obiettivo posto dal legislatore europeo, volto alla riduzione del valore del singolo lotto e, dunque proporzionalmente, dei requisiti richiesti e degli oneri connessi alla partecipazione.

Nel caso di specie, il sovradimensionamento dei requisiti è direttamente imputabile alla sproporzione dei fabbisogni, evidentemente stimati al di fuori di un’adeguata istruttoria.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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