DETERMINAZIONE BASE D'ASTA - ESPRESSIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLA S.A. (14 - 41.13)
Le valutazioni tecniche che riguardano la determinazione della base d'asta sono espressione della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante e possono essere sindacate solo ove sia dimostrato che esse sono manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.
le Delibere Anac n. 420 del 18 settembre 2024, (con richiamo alla Delibera n. 116 del 6 marzo 2024) e n. 617 del 20 dicembre 2022 in merito ai limiti del sindacato sulla determinazione della base d'asta da parte delle stazioni appaltanti, che hanno ribadito come <<la misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall'amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il Giudice (o l'Autorità) giungere alla determinazione del prezzo congruo. L'orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso che <<La determinazione del valore di stima è, in linea di principio, insindacabile, salvo la prova del ricorrere di illogicità evidenti stante la necessità che la (pur ampia) discrezionalità tecnica di cui la S.A appaltante dispone nella fissazione del valore stimato di un appalto non si trasformi in arbitrio e prescinda totalmente dagli elementi ricavabili dal contesto economico di riferimento>> (ex multis T.A.R. Campania
Napoli, Sez. V, Sent. 16 gennaio 2023, n. 353; TAR Lazio sez. III, sent. n. 12540/2019)
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