BASE DI GARA NON REMUNERATIVA: SI DEVE COMPROVARE IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA A PRESENTRE UN'OFFERTA (35)
L'operatore economico che contesti la non remuneratività dell'importo posto a base di gara è tenuto a fornire elementi di prova in tal senso, idonei a comprovare che l'impossibilità di presentare un'offerta non costituisce una condizione soggettiva ma è comune a qualsiasi delle imprese operanti nel settore. La prova da fornire in tal caso concerne, dunque l'oggettiva e generalizzata impossibilità di una partecipazione remunerativa, qualunque sia il modello organizzativo adottato (Cons. Stato sent. n. 3191/2022 cit.; nello stesso senso cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006; TAR Veneto, 18 febbraio 2020, n. 169). Non è invece rilevante una difficoltà soggettiva alla partecipazione, inidonea in quanto tale a legittimare l'impugnazione immediata del bando di gara.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui