Giurisprudenza e Prassi

ANNULLAMENTO DEL BANDO: EFFETTO CADUCANTE SULL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (35.1.C)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

L'annullamento del bando di gara comporta, ipso iure, la caducazione automatica del provvedimento di aggiudicazione, secondo lo schema dell'invalidità ad effetto caducante. Il bando di gara costituisce l'atto genetico e presupposto dell'intera procedura selettiva; la sua eliminazione dal mondo giuridico determina l'invalidità derivata degli atti consequenziali, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva, senza necessità di ulteriore pronuncia caducatoria.

"Il vincolo di consequenzialità immediata e necessaria che unisce il bando e l’aggiudicazione comporta, infatti, che quest’ultima non possa autonomamente sussistere in assenza del primo, venendo meno la base normativa e procedimentale su cui si fondava [...] L’effetto caducante [...] si produce ipso iure, in quanto il venir meno del presupposto determina automaticamente l’eliminazione del provvedimento consequenziale, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c.." (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2517; id., 6 maggio 2021, n. 3538).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)