DIVIETO DI SOSTITUZIONE DELL'AUSILIARIA NELL'AVVALIMENTO PREMIALE PER IL PUNTEGGIO TECNICO (104.6)
In tema di contratti pubblici, la sostituzione dell'impresa ausiliaria prevista dall'art. 104, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 è ammissibile esclusivamente con riferimento all'avvalimento cd. qualificante, finalizzato al possesso dei requisiti di partecipazione. Tale istituto non può trovare applicazione nell'ipotesi di avvalimento cd. premiale, volto a incrementare il punteggio dell'offerta tecnica, poiché la produzione di una nuova certificazione o la designazione di una diversa ausiliaria costituirebbe una modifica sostanziale dell'offerta post-deadline, eludendo il principio di autoresponsabilità e alterando il confronto concorrenziale.
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