Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO - NON NECESSARIO PER L'UTILIZZO DI UN CONSULENTE ESTERNO (104)

ANAC PARERE 2024

La finalità dell'avvalimento, sia c.d. puro che premiale, è quella di acquisire in prestito risorse o mezzi che il concorrente deve possedere in proprio, ai fini della partecipazione alla gara ovvero ai fini della valorizzazione della propria offerta. Laddove, in sede di offerta tecnica, la lex specialis di gara non imponga di impiegare per l'esecuzione dell'appalto solo personale dipendente e il concorrente decida di ricorrere all'ausilio di un consulente esterno, non è necessario ricorrere all'avvalimento premiale per acquisire una figura professionale (nel caso in esame, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione di impegno del professionista a supportare l'impresa in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto).

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La sola violazione della dimensione del carattere utilizzato in alcune tabelle della relazione tecnica non impatta sulla valutabilità dell'offerta in parte qua, quando è stato rispettato il numero massimo di pagine prescritto nella lex specialis, quest'ultima non prevede espressamente la non valutabilità dell'offerta in caso di riduzione della dimensione del carattere e la Commissione, nel rispetto del principio di par condicio, abbia valutato integralmente tutte le offerte che non rispettavano fedelmente il font size.

In presenza di tali circostanze la valutazione dell'offerta non ha comporta un aggravamento nel processo valutativo, cui è funzionale la previsione di limiti dimensionali nella redazione dell'offerta tecnica.


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