L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DETERMINA L'IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (35.1)
In tema di appalti pubblici, l'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, che sfoci nell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato con espresso riconoscimento della fondatezza dei motivi di ricorso, determina l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Tale fattispecie, pur realizzando l'utilità perseguita dal ricorrente, preclude al giudice la valutazione nel merito delle ulteriori censure, ferma restando la valutazione della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite o della rifusione del contributo unificato.
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