Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA TRA DECADENZA E AUTOTUTELA NELLA REVOCA DEGLI INCENTIVI ENERGETICI (21-NONIES.1)

CONS. STATO Sentenza 2026

Qualora il Gestore dei Servizi Energetici, dopo aver ammesso un operatore economico agli incentivi all'esito di un procedimento di verifica sostanziale, intenda revocare il beneficio contestando il difetto dei requisiti iniziali sulla base della documentazione già posseduta, l'atto deve essere qualificato come annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990. Tale potere differisce dalla decadenza e impone all'Amministrazione l'onere di motivare l'interesse pubblico attuale e di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore, evitando di imporre oneri documentali non previsti dalla normativa di riferimento al tempo dell'istanza.

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