Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO: NON UTILIZZABILE PER SANARE MANCANZE DELL'OFFERTA TECNICA O ECONOMICA (101.1)

TAR EMILIA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio, il documento denominato “Annesso all’offerta economica”, per espressa prescrizione del Disciplinare, costituiva parte integrante dell’offerta stessa, andando a comporre la “busta economica” e doveva, pertanto, essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, come richiesto dall’art. 7 del Disciplinare e dal modulo stesso nella nota a piè pagina.

Non è condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale le indicazioni omesse sarebbero state evincibili dal Capitolato tecnico (debitamente evidenziate in giallo), inserito nella “busta amministrativa”: da un lato, si rileva che il Capitolato è privo della sottoscrizione della ricorrente, sottoscrizione, invece, richiesta per l’Annesso all’offerta; dall’altro, si osserva che l’utilizzo dell’evidenziatore sul Capitolato non interessava tutte le tipologia di prodotti indicati nell’Annesso all’offerta e, in ogni caso, non avrebbe potuto tener luogo della corretta compilazione e sottoscrizione del suddetto documento, facente parte dell’offerta economica.

Dunque, sotto tale profilo non pare dubbio la ricorrente abbia violato le ricordate disposizioni di cui al Disciplinare relativamente alle modalità di compilazione dei documenti che compongono la “busta economica”.

Va ricordato a tale proposto che, in tema di procedura di gara, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, in particolar modo quando si tratta di gare gestite in forma telematica, come quella di cui si discute in questa sede, la cui partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando, del disciplinare e delle relative norme tecniche (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7507; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 1042; TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 dicembre 2021, n. 13081).

Sotto tali profili, pertanto, le censure di parte ricorrente vanno disattese.

Parimenti, non risultano condivisibili nemmeno le censure inerenti la (mancata) attivazione del soccorso istruttorio.

L’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, al comma 1, la possibilità di assegnare un termine per integrare la documentazione di ogni elemento mancante “con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica”, ovvero di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara “con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica”; il successivo comma 3 prevede che la stazione appaltante possa sempre richiedere “chiarimenti” sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato, ma non consente di integrare l’offerta economica che risulti incompleta in alcuna delle sue parti.

A tale proposito, la giurisprudenza, in relazione alle diverse forme di soccorso istruttorio che è possibile configurare, ha sempre evidenziato, sia in relazione alla normativa precedente che a quella attualmente in vigore, che resta fermo il divieto di apportare qualunque modifica al contenuto dell’offerta tecnica e/o economica (Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6875; id., sez. IV, 1 marzo 2024, n. 2042; id., sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; id., sez. III, 19 agosto 2020, n. 5144).

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