Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE GIUDICATRICE - COMPENTENZ COLLEGATA ALL'OGGETTO DELL'APPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La sentenza impugnata ha posto in rilievo che : a) la commissione è chiamata a valutare un progetto complessivo di servizio di refezione scolastica, che vede nel criterio degli alimenti forniti solo uno dei criteri valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, rilevando anche l’aspetto logistico ed organizzativo; b) il peso valutativo dei commissari esperti in materie alimentari e scienza dell’alimentazione è modesto rispetto ad un contesto nel quale il piano alimentare è già stato predisposto dall’A.S.L. e non viene creato ad hoc dai singoli operatori economici, i quali sono invece vincolati alle tabelle previste ed allegate alla lex specialis; c) è in ogni caso generica la contestazione della carenza di esperienza dei componenti della commissione.

Ritiene il Collegio che i primi due profili siano dirimenti ai fini del decidere, in relazione alla pluralità degli elementi di valutazione ed alla peculiare situazione caratterizzata dal fatto che il piano alimentare è effettivamente già predisposto dall’Azienda sanitaria, assumendo un importante valore parametrico. Più precisamente, la documentazione di gara pone il menù A.S.L. 2015 ed il menù A.S.L. 2016 quali criteri descrittivi delle prestazioni a base di gara, individuando gli ingredienti principali del pasto con le materie prime utilizzate. Ne consegue che non occorreva una specifica competenza della commissione in materia nutrizionale, essendo la relativa valutazione stata effettuata dalla A.S.L. al momento della predisposizione del piano alimentare, con la correlative tabelle; ciò dicasi anche con riferimento alle proposte migliorative attinenti alle modalità di somministrazione dei pasti ovvero ai prodotti biologici. Di ciò è conferma la considerazione che, alla stregua dei criteri di aggiudicazione di cui all’allegato “1” al disciplinare di gara, la parte nettamente prevalente dei settanta punti da assegnare non ha un contenuto alimentare.

In ogni caso, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso di non richiedere una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, dovendosi avere riguardo ad una dimensione di complementarietà (in termini Cons. Stato, III, 28 giugno 2019, n. 4458). E’, in altri termini, richiesta una esperienza e competenza che consentano ai commissari di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, e non già limitata alle singole e specifiche attività oggetto del contratto.

Occorre dunque interpretare sistematicamente la previsione di cui all’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui «la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto». Ad avviso del Collegio, la competenza della commissione, allorchè, come nel caso di specie, l’oggetto del contratto abbia già avuto una previa valutazione conformante (da parte dell’Azienda USL), deve avere riguardo essenzialmente alle modalità di svolgimento del procedimento di gara, atteso che essenzialmente su tali elementi si concentra ed estrinseca la valutazione tecnica dei componenti della commissione giudicatrice. Sotto tale profilo nessuna contestazione di incompetenza è svolta nei confronti della commissione giudicatrice.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
DOCUMENTAZIONE DI GARA: E' la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del co...