Giurisprudenza e Prassi

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - AMBITO DI SINDACABILITA' - SOLO SE MANIFESTAMENTE IRRAGIONEVOLI

TAR EMILIA BO SENTENZA 2021

Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo un consolidato indirizzo pretorio (T.A.R. Liguria, sez. I – 12/10/2021 n. 859), “la scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico, volti a premiare la professionalità e la capacità organizzativa e progettuale dei concorrenti, costituisce espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge all'amministrazione per meglio perseguire l'interesse pubblico: pertanto, la definizione dei parametri valutativi e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente irragionevole, illogica o abnorme, per l'evidente inidoneità dei criteri a fungere da strumenti di comparazione delle offerte sotto il profilo tecnico, oppure per mancanza di trasparenza e/o intellegibilità dei criteri medesimi (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2021, n. 776; Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026; Cons. St., sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4583; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 dicembre 2020, n. 13550)”.

Deve ritenersi, sulla scorta di quanto osservato al par. 3.1, che la lex specialis abbia fornito alla Commissione di gara, ai fini delle valutazioni di propria competenza, un quadro di orientamento preciso, fermo restando che – vertendosi su di una gara d'appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – il giudizio tecnico operato dalla Commissione di gara era connotato da apprezzamenti discrezionali che comportano un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla commissione giudicatrice, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico discrezionale operata, il giudice amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo la propria (Consiglio di Stato, sez. V – 22/10/2018 n. 6012, che richiama sez. V – 24/7/2017 n. 3645).

Nella gara in esame, la Commissione ha espresso i propri giudizi sulla scorta dei parametri introdotti dalla lex specialis. La doglianza illustrata da G. attinge il merito della discrezionalità, traducendosi in una sorta di riesame critico del momento valutativo condotto dall’organo collegiale in sede di attribuzione del punteggio delle offerte tecniche, senza ricadere nell’ipotesi (residuale) di palese illogicità o arbitrarietà, ovvero di manifesto travisamento dei fatti.


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;