Giurisprudenza e Prassi

MANCATO POSSESSO REQUISITO PARTECIPAZIONE - LEGITTIMA ESCLUSIONE (83)

ANAC DELIBERA 2020

In merito alla natura e alla funzione dei Codici CER, l’Autorità ha già avuto modo di chiarire che l’art. 184, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) stabilisce che i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Lo strumento che viene utilizzato per la classificazione dei rifiuti è l’Elenco europeo dei rifiuti (Eer), che si traduce nell’attribuzione di un codice numerico (codice CER), il quale si configura pertanto come presupposto e condizione per la classificazione medesima. L’elenco dei rifiuti, riportato nell’Allegato D alla Parte IV del d. lgs. n. 152/2006, specifica infatti in premessa che «la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER». Ne consegue che la specificazione dei codici CER nei documenti di gara, essendo condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio da affidare (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2009, n.947), è da intendersi come tassativa e non meramente esemplificativa. Si tratta, in sostanza, di un’indicazione vincolante, basata sulle tipologie di rifiuti previsti dal bando, per le quali il concorrente deve essere autorizzato ai fini della sua partecipazione alla gara e non dell’esecuzione del servizio (Delibera Anac n. 369 del 17 aprile 2019).

La lex specialis della procedura in oggetto appare perfettamente allineata all’orientamento dell’Autorità.

Invero, il disciplinare di gara, alla voce Requisiti di partecipazione stabilisce che “Ai fini della partecipazione alla gara, le imprese singole o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi, debbono possedere, a pena di esclusione:…e) Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti…per le seguenti categorie: categoria 1 classe F o superiore, riportanti almeno i seguenti codice CER afferenti ai servizi oggetto di gara.. 08.03.18; 20.01.2”.

È noto che in tema di gare pubbliche, le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, con i relativi allegati; tali fonti devono essere interpretate ed applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante o della commissione di gara. Le clausole del bando in questione, del tutto inequivoche, non potevano generare alcun affidamento circa la possibilità di partecipare alla gara senza il possesso anche dei due codici CER, ovvero dichiarando di aver avviato il procedimento per la loro integrazione, né la Stazione appaltante poteva offrire una successiva e diversa interpretazione che, adeguandosi ad una pronuncia giurisprudenziale, giungesse a qualificare i codici in argomento come requisito di esecuzione, essendo tenuta ad applicare puntualmente le statuizioni della lex specialis di gara, a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della tutela della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441; Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; Parere ANAC n. 47 del 10 aprile 2013; Delibera Anac n. 369 del 17 aprile 2019).

Pertanto, il mancato possesso del requisito di partecipazione relativo ai Codici CER, prescritto dalla lex specialis e non contestato nelle opportune sedi giurisdizionali entro i termini decadenziali a tal uopo prescritti, avrebbe dovuto condurre all’esclusione dalla gara della Soc. Coop. Spezzano Pulita. Per tale ragione, risulta assorbita la successiva doglianza in merito al superamento del limite dimensionale della popolazione complessivamente servita.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dalla Soc. Calabra Maceri e Servizi S.p.A., congiunta per adesione del Comune di Celico e della Soc. M.I.A. S.r.l.-– Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani assimilati nel Comune di Celico ed ogni altra prestazione meglio descritta nel disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e nel piano dei servizi previsto - Importo a base di gara: euro 1.230.220,00 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – S.A.: Comune di Celico

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
PARERE DI PRECONTENZIOSO: Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della rich...