Giurisprudenza e Prassi

CATEGORIE “OG11” E “OS30”- AMMESSO SOMMATORIA PER SODDISFARE REQUISITO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

L’appellante ritiene che il comma 16 dell’art. 79 del D.P.R. n. 207/2010 non possa essere interpretato nel senso voluto dall’Amministrazione (secondo cui la “classifica” relativa alla “OG11” può essere “sommata” alle singole classifiche relative alla OS30, alla OS28 o alla OS3 per raggiungere la classifica imposta dal bando) ma nel senso che il limite della “classifica posseduta”, imposto dal regolamento, riguarda la categoria “OG11”, che può sì surrogare le categorie specialistiche, ma sempre e comunque non oltre la soglia della classifica posseduta in OG11, senza alcuna possibilità di “sommatoria” delle varie classifiche relative alle categorie di opere speciali con quella delle opere generali. In altri termini – secondo l’appellante - il “principio dell’assorbimento” delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 nella categoria generale OG111 non potrebbe essere tramutato - come invece sostenuto dal Giudice di prime cure – in un “evanescente principio di cumulo delle classifiche”, non previsto dall’ordinamento e contrario all’intero assetto normativo in tema di possesso e certificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.

12.1 Riprendendo l’efficace sintesi operata dall’appellante, le questioni di diritto che i motivi di gravame richiedono di dirimere sono le seguenti:

1) se in virtù del principio dell’assorbimento, che consente all’operatore economico che possiede la categoria generale (OG11) di eseguire anche le opere delle categorie speciali (es. OS28, OS30, OS3), sia ammissibile la “sommatoria” delle “classifiche” relative alla singole categorie specialistiche ricomprese nella “OG11” con la “classifica” relativa alla stessa “OG11” per aggiungere la classifica superiore imposta da un bando;

2) se la sommatoria delle classifiche relative a opere ricomprese nelle suddette categorie collida o meno con il criterio dei “requisiti di punta”, in virtù del quale, per conseguire una determinata “classifica”, occorre che l’operatore economico abbia, fra l’altro, eseguito appalti di valore commisurato al valore della classifica richiesta”.

Prima di entrare in medias res giova precisare, riprendendo quanto in premessa già accennato che, nel caso di specie, la lettera d’invito richiedeva, quale condizione per partecipare alla selezione, che l’operatore economico fosse in possesso di certificazione SOA attestante la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, e cioè categoria OS 30 classifica V “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi”, ovvero categoria OG 11, classifica V. Dunque è pacifico che la lex gara riconoscesse la fungibilità delle due categorie (OG 11 e OS 30) e dunque implicitamente la possibilità di cumulo tra le stesse in caso di partecipazione in raggruppamento ai fini dell’integrazione del requisito minimo (situazione in cui si trova ad es. la stessa ATI appellante).

Il punto è se del cumulo potesse o meno beneficiare anche TSE, quale singola impresa in possesso di entrambe le categorie (nel caso in esame: OG 11 III bis e OS 30 IV bis, che se sommate giungerebbero a integrare il requisito di qualificazione richiesto dalla lettera di invito).

La risposta è ad avviso del Collegio positiva.

La disposizione normativa da applicare è l’art. 79, comma 16, del d.P.R. n. 207/2010, il quale prevede che “Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40%; - categoria OS 28: 70%; - categoria OS 30: 70%. L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11 (….)”

E’ dirimente, in particolare, l’ultima parte della disposizione che, mutando passo rispetto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 18 del D.P.R. n. 34/2000 - e proprio al fine di scongiurare il pericolo di duplicazione dei benefici ritraibili (ai fini della qualificazione) dalle lavorazioni eseguite - chiarisce che ove l’impresa intenda ottenere la qualificazione nella categoria specialistica OS 3, dovrà utilizzare certificati di esecuzione lavori differenti e distinti rispetto a quelli utilizzati per qualificarsi nella categoria generale OG11.

Sicchè da esse si inferisce, così come di recente condivisibilmente sostenuto anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con la recente decisione n. 1031 del 2.12.2021, che “se è vero che le disposizioni regolamentari richiamate codificano il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo agli operatori qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, è altrettanto evidente che, in base alle suddette disposizioni, l’operatore economico, che intenda qualificarsi anche per le categorie specialistiche, dovrà utilizzare certificati di esecuzioni lavori senz’altro differenti da quelli utilizzati per qualificarsi per la categoria generale, con la conseguenza che le due qualificazioni, quella per la categoria generale e quella per la categoria specialistica, sono autonome e possono coesistere ed essere congiuntamente e cumulativamente utilizzate ai fini della qualificazione in una gara d’appalto, essendo fondate su autonomi e diversi certificati di esecuzione di lavori, senza alcun rischio di duplicazione”.

Del resto, anche sul piano logico, convince l’argomento efficacemente esposto dal giudice di prime cure, secondo il quale se è possibile (a mente di quanto previsto dal bando e riconosciuto dalla stessa A.T.I. nel proprio ricorso) la sommatoria delle classifiche relative alle categorie “OG11” e “OS30” possedute dai “componenti” di un raggruppamento temporaneo d’imprese, non v’è ragione di negare aprioristicamente la possibilità che detta sommatoria operi anche con riferimento alle “classifiche” possedute da un singolo operatore economico, il quale sia in possesso delle certificazioni in “OG11” e in “OS30” conseguite in forza di certificati di esecuzione diversi.



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CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE: Le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A (Dpr 207/2010) con l'acronimo OS; 
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE: Le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A (Dpr 207/2010) con l'acronimo OS; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. u) del Codice: un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubb...