Emergenza COVID 19 - TERMINE RINNOVO SOA - RICHIESTA NEI TEMPI PREVISTI PER LEGGE
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza e dell’autorità, l’adempimento previsto dall’art. 76, comma 5, d.p.r. n. 207/2010, concernente la stipula del contratto almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia dell’attestazione, è condizione per l’ultravigenza dell’attestazione e la continuità nel possesso dei requisiti in capo all’operatore economico nelle more dello svolgimento dell’istruttoria da parte della soa ai fini del rilascio della nuova attestazione (in tal senso, tra gli altri, recentemente, tar piemonte, sez. ii, 05/02/2020, n. 116; tar campania napoli, sez. i, 12 agosto 2019, n. 4340; cons. stato, sez. v, 03/04/2018, n. 2051; cons. stato, sez. v, 21 giugno 2013, n. 3398; anac, delibera n. 440/2018, nella quale ha osservato che l’attestazione è valida ai fini della partecipazione alle procedure di gara, anche se scaduta, nella pendenza del procedimento di verifica triennale o di rinnovo dell’attestazione soa per le medesime categorie, ove la domanda di verifica triennale o di rinnovo siano state presentate “tempestivamente”, cioè nel rispetto dei termini previsti dal regolamento); considerato che, nel caso di specie, l’operatore economico la cui soa scadeva in data 10/02/2020, sottoscriveva un primo contratto per il rilascio della nuova attestazione soltanto in data 13/01/2020 e, quindi, oltre il termine dei 90 giorni prima della scadenza previsto dall’art. 76, comma 5, d.p.r. n. 207/2010; tale primo contratto del 13/01/2020 era sostituito dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione in data 13/07/2020, cui seguiva il rilascio dell’attestazione di qualificazione del 12/11/2020; ritenuto che, alla data di scadenza prevista dal bando di gara per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 08/09/2020, l’operatore economico non fosse qualificato per la partecipazione alla procedura di gara in quanto la precedente attestazione di qualificazione era già divenuta inefficace alla data della sua naturale scadenza del 10/02/2020 considerato il ritardo nella sottoscrizione del contratto di rinnovo avvenuta soltanto in data 13/01/2020; infatti, il successivo contratto di attestazione sottoscritto in data 13/07/2020 si configura come nuovo e autonomo rispetto al precedente contratto ed era eseguito con il rilascio dell’attestazione di qualificazione del 12/11/2020 che non si pone in un rapporto di continuità con la precedente.
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