Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - MANCANZA IN MISURA ALLA QUOTA DEI LAVORI - CAUSA DI ESCLUSIONE DI TUTTA L'ATI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il rispetto delle misure di possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010, anche nei sub-raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale si impone in ragione del fatto che i suoi componenti eseguono tutti la medesima prestazione e al fine di assicurare che ciascun associato partecipi effettivamente all’esecuzione della commessa e che la mandataria mantenga il ruolo principale (Cons. Stato, V, 10 giugno 2019, n. 3881; V, 27 aprile 2015, n. 2063).

In sostanziale coerenza con tale premessa, l’Ad. plen. di questo Consiglio di Stato ha altresì precisato che ai sensi del predetto art. 92, comma 2, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori.

Quanto alla rimodulazione delle prestazioni all’interno del sub-raggruppamento orizzontale, con traslazione di tutte alla mandataria, è nota la disciplina desumibile dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 recante, al comma 9, il divieto di modifica soggettiva della composizione dei raggruppamenti temporanei, salvo che nelle ipotesi di cui ai commi 17 e 18.

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