Giurisprudenza e Prassi

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI - NECESSARIA PER EVITARE FRAMMENTAZIONE ARTIFICIOSA (35.6)

ANAC DELIBERA 2024

Con le linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, l'Autorità aveva precisato che, al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez V., che, nella prima citata sentenza 27.07.2021, n. 5561, ha precisato che, sebbene "non sussista una giurisprudenza consolidata sull'efficacia della programmazione degli acquisiti e dunque sulle conseguenze dell'assenza della medesima, è però indubbio che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un'evidente finalità di pianificazione e di trasparenza. Anche a postularne un'efficacia di mera programmazione, di strumento di pianificazione della spesa, con carattere cogente nei soli confronti dell'amministrazione (in termini Cons. Stato, IV, 18 febbraio 2016, n. 651), non può negarsi l'incidenza della stessa sotto il profilo dell'impiego razionale delle risorse, e dunque, per coerenza, ammettersi che la carenza di programmazione possa riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti".

Da quanto esposto, risulta di tutta evidenza la violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto da parte della stazione appaltante, considerato che non appare giustificato il susseguirsi di due distinti affidamenti aventi ad oggetto il medesimo servizio, disposti a soli 8 giorni l'uno dall'altro, e per importi che sommati risultano superiori alla soglia comunitaria di riferimento.

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