IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO COSTITUISCE PRINCIPIO GENERALE CONTRO L'ABUSO DEL DIRITTO (2.1)
Il provvedimento con cui il Gestore dispone la decadenza dagli incentivi energetici a seguito dell'accertamento di un artificioso frazionamento della potenza dell'impianto costituisce atto dovuto di decadenza e non esercizio del potere di autotutela, rendendo inapplicabili i termini decadenziali previsti per l'annullamento d'ufficio. Il divieto di frazionamento artificioso opera come principio generale di sistema volto a contrastare l'abuso del diritto, indipendentemente da una sua specifica codificazione cronologica, precludendo all'operatore di beneficiare di regimi agevolati o evitare oneri cauzionali mediante la frammentazione puramente formale di un'iniziativa imprenditoriale unitaria.
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