Giurisprudenza e Prassi

CALCOLO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO - PROCEDURA DI ARROTONDAMENTO - NECESSARIA PREVISIONE NELLA LEX SPECIALIS PER APPLICARLO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Deve confermarsi quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in rapporto al fatto che l’arrotondamento possa “trovare applicazione nelle operazioni di calcolo, valutazione e determinazione dei punteggi relativi all’offerta dei partecipanti alla procedura di affidamento soltanto in virtù di un’espressa previsione contenuta nella disciplina di gara (e nei limiti da essa stabiliti)” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3.12.2020 n. 12929; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13.10.2020 n. 2593);

in ogni caso, “poiché l’arrotondamento, nei sensi chiariti, realizza una forma di semplificazione (e, dunque, anche di obiettiva distorsione, sotto il profilo della finezza e del grado di precisione del dato numerico: cfr., in termini generali, Cons. Stato, VI, 7 novembre 2006, n. 6561; Id., 2 marzo 2011 n. 1299)” esso appaia “comprensibile (e giustificato) per finalità di immediato confronto comparativo…” mentre risulti “potenzialmente (e sia pure marginalmente) distorsivo, ove reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie…” (Cons. St., Sez. V, 5.01.2021 n. 143) come effettuato, nell’ipotesi in questione, dalla Commissione;

in altri termini, “va(da) data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento)” (cfr. Cons. St. Sez. V n. 143/2021 cit.), ammettendo, dunque, l’arrotondamento, se del caso, solo nei punteggi finali;

la regola suindicata, enunciata dalla giurisprudenza, non risulti efficacemente smentita, nel caso de quo, né dal tenore letterale del disciplinare, che non contiene alcun espresso riferimento all’arrotondamento dei punteggi intermedi, né dal fatto che la modalità di calcolo seguita nella gara derivi dalle Linee Guida dell’ANAC.

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