REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - LA PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA VA VALUTATA IN CONCRETO (83)
La stazione appaltante può discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia, avuto riguardo alla peculiarità dell'appalto, a condizione che il requisito richiesto appaia preordinato ad assicurare l'idoneità degli operatori economici concorrenti allo svolgimento del servizio oggetto di gara, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell'instaurando rapporto contrattuale, e sia proporzionato all'oggetto dell'appalto. La proporzionalità e la ragionevolezza dei requisiti non vanno quindi valutate in astratto ma in correlazione al valore dell'appalto e alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara.
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