Giurisprudenza e Prassi

OMISSIONE DICHIARATIVA SU PRECEDENTI ESCLUSIONI - NON RILEVA COME ILLECITO PROFESSIONALE (80.5cbis)

ANAC PARERE 2023

Premesso che l'omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé autonoma causa escludente, parimenti l'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è mai nell'art. 80, comma 5, lett. c) autonoma causa di esclusione, allo stesso tempo non sussiste l'obbligo dichiarativo di precedenti esclusioni, trovando applicazione il condiviso principio secondo cui il partecipante ad una gara non è tenuto a dichiarare (e, pertanto non incorre in omissione informativa rilevante ai sensi ai dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016) le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all'omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva si riferisce - e si conclude - all'interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l'inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva. L'esclusione, infatti, rileva non in sé come un grave illecito, ma al più come adeguato mezzo di prova dei gravi illeciti professionali da cui è scaturita e la cui valutazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante.

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