Giurisprudenza e Prassi

RITARDATA STIPULA CONTRATTO IN UN APPALTO INTEGRATO - NON CONFIGURA EX SE UNA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA P.A.

TRIBUNALE DI BENEVENTO SENTENZA 2025

Il termine legale per la stipulazione del contratto di appalto pubblico ha natura ordinatoria e non perentoria; pertanto, la sua violazione non determina automaticamente un obbligo risarcitorio in capo alla Stazione Appaltante per lucro cessante, ma riconosce all'aggiudicatario il diritto di sciogliersi dal vincolo o di ottenere il rimborso delle spese documentate. In particolare: "l'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006... non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione... le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati