Giurisprudenza e Prassi

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE IN RTI: NON NECESSARIA LA CORRISPONDENZA TRA I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E LE QUOTE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (68)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

In materia di raggruppamenti temporanei di imprese negli appalti di servizi, l'obbligo di specificazione delle quote di esecuzione previsto dall'art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023 può essere assolto mediante indicazione meramente percentuale, atteso che il nuovo Codice ha rimosso la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e verticali. Non trova applicazione ai servizi il principio di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione di cui all'art. 30 dell'Allegato II.12, il quale è limitato ai soli appalti di lavori.

"[...] il codice dei contratti pubblici del 2023 ha eliminato la distinzione tra RTI orizzontale e verticale e, con essa, la necessità di una specifica indicazione delle quote si lavori o servizi assunte da ciascun partecipante al raggruppamento.

Ed infatti, la disposizione contenute nel secondo comma dell’art. 68, deve essere intesa come riferita a quegli appalti di lavori, o servizi, che per loro natura ovvero per l’oggetto del contratto siano suscettibili di essere divise tra i vari partecipanti.

Più di recente, la questione è stata esaminata dalla giurisprudenza, con la dovuta distinzione tra le tipologie dell’oggetto dei contratti di appalto (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599).

[...]

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 9599/2025 ha escluso che l'art. 30 All. II.12 (e con esso il principio di corrispondenza) si applichi a servizi e forniture — categoria in cui rientra la riscossione tributi. Il punto 6.4 del disciplinare della gara in oggetto prevede che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali siano soddisfatti "dal raggruppamento nel complesso"."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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