Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI: LA BASE DI GARA DEVE CONFORMARSI ALLE RISULTANZE DEL PEF SECONDO IL METODO ARERA

ANAC PARERE 2026

Negli appalti di gestione integrata dei rifiuti urbani, la determinazione del valore dell'affidamento e del canone a base di gara deve conformarsi strettamente alle risultanze del PEF validato secondo il metodo tariffario ARERA (MTR-2). La stazione appaltante è tenuta a valorizzare correttamente il "fattore di sharing" sui proventi della differenziata e a stimare congruamente i costi di investimento per la flotta veicolare, garantendo la copertura economica per l'acquisto di "veicoli puliti" nelle percentuali minime obbligatorie prescritte dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), non risultando a tal fine sufficiente il mero riferimento alla classe di emissione Euro 6.

Il corrispettivo contrattuale per i servizi di igiene urbana deve essere determinato in coerenza con i costi massimi riconoscibili definiti dalla regolazione tariffaria ARERA. È illegittima la legge di gara che detrae integralmente i ricavi dalla vendita dei materiali da differenziata dal canone a base d'asta, omettendo di riconoscere al gestore la quota incentivante prevista dal "fattore di sharing". Parimenti, sussiste la sottostima del parco mezzi qualora la stazione appaltante non computi i maggiori oneri derivanti dall'obbligo di impiego di "veicoli puliti" e a zero emissioni secondo le soglie dettate dai CAM.

"La fissazione di un prezzo a base di gara diverso e inferiore rispetto al PEF validato dall'EdA in assenza di variazioni dei termini del servizio sembra porsi in contrasto con la disciplina dettata da ARERA"; "un veicolo Euro 6 non è automaticamente qualificabile come "veicolo pulito" ai sensi della normativa CAM... ne consegue che i costi individuati dalla Stazione appaltante per l'acquisto di automezzi nuovi risultano sottostimati".

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