Giurisprudenza e Prassi

COOPTAZIONE: RILEVA SOLO IN FASE ESECUTIVA E QUINDI L'IRREGOLARITA' DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE NON PUO' PORTARE ALL'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE (68.12)

ANAC PARERE 2026

In tema di appalti di lavori riguardanti i beni culturali, la dichiarazione di cooptazione resa in violazione del divieto sancito dall'art. 132, comma 2, d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.18 non costituisce motivo di esclusione del concorrente che sia autonomamente in possesso dei requisiti di qualificazione. L’istituto della cooptazione non attiene alla fase della partecipazione né alla struttura dell’offerta, ma rappresenta una modalità esecutiva; ne consegue che l’irregolarità di tale dichiarazione è sanabile mediante soccorso istruttorio o, in alternativa, può essere sanzionata dalla stazione appaltante mediante il semplice diniego di autorizzazione all'impresa cooptata in fase di esecuzione.

"I caratteri dell'istituto [...] impediscono di disporre l'invocata esclusione del concorrente dalla gara. Invero, il soggetto cooptato non è un partecipante alla gara, ovvero non è un soggetto che contribuisce alla qualificazione del concorrente/RTI cooptante, sicché le vicende che lo interessano non hanno ricadute sul possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis".

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