Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA TRA APPALTO A CORPO E APPALTO A MISURA E DIFFERENTE RIPARTIZIONE DEL RISCHIO (3.1)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2021

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del d.lgs. 50/2016, si ha:

“ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto”.

Ciò che caratterizza l’appalto a corpo è -quindi- che il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile, che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite; detta somma risulta dal ribasso offerto dall’operatore economico sull'importo a base d'asta, sicché elemento essenziale è solo tale valore finale, e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo. Nessuna delle parti può pretendere una modifica del prezzo pattuito in relazione ai servizi effettivamente eseguiti. Il rischio di eventuali aumenti nella quantità rispetto a quella prevedibile sono posti a carico dell’appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale.

Diversamente per l’appalto a misura il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione; il prezzo convenuto può -quindi- variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti. Il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie, in questo caso, ricade sull’ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;