APPALTI DI SERVIZI: L'ENTE PUO' CHIEDERE PARTICOLARI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER GARANTIRE UN ADEGUATO STANDARD DI QUALITA' (10.3)
Nel caso in esame il requisito richiesto (avere alle proprie dipendenze un dipartimento di claim management per la gestione dei sinistri in ambito aviation/aeroportuale) risulta pienamente coerente con l’art. 58, comma 4, della direttiva UE 2014/24, in base a cui, per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
Gli artt. 10, comma 3, e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 non prescrivono alle stazioni appaltanti una specifica motivazione in ordine ai requisiti tecnico-professionali ritenuti necessari ai fini della partecipazione alla gara, fermo restando i limiti sostanziali della loro attinenza e proporzionalità rispetto all’oggetto di gara, contestati dall’appellante.
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