Giurisprudenza e Prassi

CEL - VALORE COSTITUTIVO DEL REQUISITO – DEVE ESSERE POSSEDUTO PRIMA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Riguardo al quarto motivo del ricorso incidentale, con nota del 25 agosto 2021, prot. n. 0025161.U, l’Autorità aveva chiesto la trasmissione dei documenti a comprova del requisito di ordine speciale autocertificato in sede di manifestazione di interesse, indicato al punto 6.2 «Requisiti di carattere specifico» del relativo avviso esplorativo, protocollo n. 12801 del 27 aprile 2021, e di seguito riportato: «Esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento (project management, progettazione, permitting ambientale, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza) di importo minimo pari alla metà del valore stimato complessivo dei servizi».

R. ha risposto con nota del 3 settembre 2021, dopodiché ASP non ha domandato di presentare ulteriore documentazione a comprova, ritenendo i documenti presentati conformi a quanto richiesto ed idonei a dimostrare la professionalità e l’esperienza e, quindi, sussistenti i requisiti di partecipazione oggetto di verifica, come risulta dalla nota prot. n. 0026100 del 6 settembre 2021.

Invero, il possesso di detto requisito era stato dimostrato, per l’Autorità, in sede di apposito subprocedimento di verifica, mediante Certificato di regolare esecuzione che, pur essendo datato 27 agosto 2021, attestava inequivocabilmente che l’opera (Viadotto Valpocevera) si era conclusa il 2 luglio 2021, ovvero prima della data di indizione della procedura (6 luglio 2021) e dunque della presentazione delle offerte.

Deve richiamarsi, peraltro, l’orientamento della Sezione sul punto, per il quale: “non vi è dubbio che altro è l'esecuzione dei lavori e altro è ancora la documentazione dei lavori eseguiti: tuttavia, la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di comprovarlo. In ultimo, allora il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori” (cfr. Cons. Stato, V, 28 dicembre 2017, n. 6135); “il certificato di regolare esecuzione non ha valenza meramente probatoria, ma valore costitutivo del requisito di partecipazione e pertanto deve essere conseguito dal concorrente prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda: invero, l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori contribuisce in modo determinante ad integrare, anche dal punto di vista strettamente sostanziale, il possesso del requisito di qualificazione, poiché solo a seguito dell'accertamento da parte della committenza della regolare esecuzione dei lavori e del buon esito dell'appalto, esso può ritenersi definitivamente costituito” (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8024).

Alla luce di tale orientamento, il Collegio ritiene fondata la suddetta censura, derivandone l’obbligo dell’Autorità di sistema di rinnovare l’istruttoria relativa al possesso in capo all’aggiudicataria del requisito del contratto di punta.

Invero, la lettera d’invito prevede, conformemente alla disciplina di rango primario sul soccorso istruttorio, che “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”.


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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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