Giurisprudenza e Prassi

APPALTI DI FORNITURA "FULL SERVICE": OBBLIGO DI INDICARE IL COSTO DELLA MANODOPERA IN QUANTO RICHIEDENTI L'IMPIEGO STABILE DI LAVORATORI (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La fornitura "full service" di apparecchiature elettromedicali, laddove comprensiva di servizi di installazione, manutenzione "full risk", formazione e aggiornamento tecnologico, deve essere qualificata come fornitura "con posa in opera", con conseguente obbligo per l'offerente di indicare i costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

"L’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, come sostituito dall’art. 108 c. 10 del D.lgs. n. 36/2023, dispone l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, fatta eccezione, tra gli altri, per i casi di fornitura senza posa in opera.

La distinzione tra forniture con o senza posa in opera dipende dalla natura delle prestazioni oggetto dell’obbligazione dell’appaltatore.

Mentre la fornitura senza posa in opera fa nascere obbligazioni che hanno ad oggetto una prestazione semplice, la quale si esaurisce, in sostanza, nella consegna del bene, la fornitura con posa in opera è essenzialmente un contratto misto, nel quale il fornitore cede la proprietà di un bene ed assume concorrenti obbligazioni di manodopera finalizzate all’inserimento del bene ceduto nell’organizzazione aziendale dell’Amministrazione.

Del resto la normativa applicabile al contratto di fornitura è tendenzialmente quella del contratto di somministrazione (1559 c.c.) quando lo stesso ha ad oggetto prestazioni di dare, mentre si applica la disciplina del contratto di appalto di servizi, per quanto compatibile, quando la prestazione ha ad oggetto un obbligo di fare (art. 1677 c.c. “se l’appalto ha ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”).

A prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla stazione appaltante è dunque indispensabile qualificare esattamente il contratto di appalto in affidamento per stabilire se eventuali prestazioni eccedenti la semplice fornitura del materiale siano o meno concepite quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, integrando in caso positivo la causa del contratto, intesa quale funzione economico – individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio.

Nel caso di specie, l’oggetto del contratto è la “Fornitura in "full service" di sistemi multifunzionali [...]

Non si tratta di attività “accessorie e successive”, come sostenuto dall’appellante principale e dalla ASL, quanto piuttosto, per espressa previsione della lex specialis, di “attività complementari”, che concorrono pienamente a riempire di contenuto la prestazione principale, oggetto dell’obbligazione dell’appaltatore [...]

Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle chiare indicazioni del Capitolato, è evidente che l’appaltatore debba impiegare stabilmente e non occasionalmente un numero di dipendenti per adempiere alle obbligazioni rientranti nel contratto “full risk”, di cui si è dato ampiamente conto."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)