Giurisprudenza e Prassi

Termini istruttori AGCM e validità probatoria delle intercettazioni nel bid rigging

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In materia di sanzioni per intese restrittive della concorrenza, il termine per l'avvio della fase istruttoria in contraddittorio non ha natura perentoria tale da determinare la decadenza del potere sanzionatorio, rilevando esclusivamente sotto il profilo del principio del termine ragionevole la cui violazione deve aver compromesso l'esercizio del diritto di difesa. La prova di una pratica concordata può essere desunta da intercettazioni ambientali e telefoniche che documentino un parallelismo di comportamenti non altrimenti spiegabile se non con un intento spartitorio del mercato di riferimento.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)