Antitrust, bid rigging e validità dei termini di avvio istruttorio
In materia di intese restrittive della concorrenza (bid rigging), il termine di 90 giorni per l'avvio della fase istruttoria in contraddittorio decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione non ha natura perentoria ai fini della validità del provvedimento finale, salvo che il ritardo non abbia concretamente pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa dell'impresa. La prova dell'intesa può essere legittimamente desunta da un quadro indiziario basato su intercettazioni telefoniche che rivelino lo scambio di informazioni sensibili e la concertazione di posizioni comuni volte a condizionare l'esito delle gare pubbliche.
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