DISCREZIONALITÀ PREFETTIZIA NELLA LIMITAZIONE SELETTIVA DEGLI EFFETTI DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA
In tema di interdittiva antimafia, l'esercizio del potere prefettizio di limitazione degli effetti inibitori ai sensi dell'art. 94.1 del D.lgs. n. 159/2011 non comporta un obbligo di rimozione integrale di tutti i divieti previsti dall'art. 67. L'Amministrazione può discrezionalmente escludere dalla deroga l'accesso a contributi pubblici e la stipula di contratti con la P.A. qualora il rischio di condizionamento mafioso sia ritenuto stabile e perdurante, restando il sindacato giurisdizionale limitato alla verifica della logicità e della proporzionalità della modulazione rispetto al quadro istruttorio.
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