ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE, FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E LEGITTIMITÀ DELL’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PER IL RECUPERO DEL SALDO RESIDUO (35)
In tema di appalti pubblici, l’erogazione dell’anticipazione contrattuale determina l’estinzione del credito dell’appaltatore per i lavori successivamente eseguiti fino a concorrenza della somma anticipata. Ne consegue che, in caso di fallimento dell’operatore economico, la Curatela non può esigere il pagamento di lavorazioni il cui valore sia inferiore alle anticipazioni già percepite, in quanto il credito non è mai sorto o è già stato estinto. È legittima l'escussione post-fallimentare della garanzia autonoma per il recupero dell'eccedenza, poiché essa non integra un pagamento del fallito o un atto dispositivo del suo patrimonio, bensì l'esercizio di un diritto contrattuale proprio della Stazione Appaltante.
"Risulta documentato e pacifico che la somma [...] oggetto del decreto ingiuntivo era già stata pagata [...] mediante il versamento delle due anticipazioni [...]. Di conseguenza la tesi della Curatela [...] soffre vistosamente di una constatazione evidente: alla data del fallimento [l'appaltatore] non vantava alcun credito nei confronti del [committente] perché quanto alla società dovuto per i lavori effettuati era già stato pagato."
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